Negli ultimi trent’anni le proposte di revisione di ampie parti della Costituzione hanno costituito sempre più spesso aspetti caratterizzanti l’indirizzo politico di governo. Tale tendenza, secondo molti autori, rischia di svilire la garanzia del procedimento di revisione costituzionale, e determinare, tra le altre questioni, una sorta di degradazione delle disposizioni costituzionali verso la legislazione ordinaria. Diversamente dagli ordinamenti costituzionali di Austria, Spagna e Svizzera, in Italia il meccanismo di produzione normativa di cui all’articolo 138 non contempla ipotesi diversificate tra la revisione parziale e la revisione totale. In quegli ordinamenti la disciplina della revisione totale, intesa originariamente come una forma di procedimentalizzazione del potere costituente, ha ceduto il passo ad ipotesi di modifiche di ampie parti del testo ma non del tutto: per modifiche totali della Costituzione si intende oggi la revisione a carattere organico. I principi di regime infatti costituiscono un limite assoluto alle modificazioni costituzionali totali. Anche sulla base delle indicazioni provenienti da tali ordinamenti lo studio sostiene l’inammissibilità della revisione organica nell’ordinamento italiano. Più precisamente, si afferma che l’articolo 138 non possa essere impiegato sia per le modifiche a carattere parziale sia per quelle a carattere organico. La revisione organica infatti richiede aggravamenti procedurali che l’articolo 138 non offre. Diversamente la rigidità costituzionale e la stessa validità della Costituzione ne risulterebbero compromesse. Cosicché il disegno di legge costituzionale in itinere appare inammissibile perché, oltre ad aver forzato talune fasi del procedimento aggravato, presenta un’ampiezza tale da poter essere associato all’ipotesi di una modifica a carattere organico.

Note sulla revisione organica in Italia

DE MARTINO, Francesco Raffaello
2016-01-01

Abstract

Negli ultimi trent’anni le proposte di revisione di ampie parti della Costituzione hanno costituito sempre più spesso aspetti caratterizzanti l’indirizzo politico di governo. Tale tendenza, secondo molti autori, rischia di svilire la garanzia del procedimento di revisione costituzionale, e determinare, tra le altre questioni, una sorta di degradazione delle disposizioni costituzionali verso la legislazione ordinaria. Diversamente dagli ordinamenti costituzionali di Austria, Spagna e Svizzera, in Italia il meccanismo di produzione normativa di cui all’articolo 138 non contempla ipotesi diversificate tra la revisione parziale e la revisione totale. In quegli ordinamenti la disciplina della revisione totale, intesa originariamente come una forma di procedimentalizzazione del potere costituente, ha ceduto il passo ad ipotesi di modifiche di ampie parti del testo ma non del tutto: per modifiche totali della Costituzione si intende oggi la revisione a carattere organico. I principi di regime infatti costituiscono un limite assoluto alle modificazioni costituzionali totali. Anche sulla base delle indicazioni provenienti da tali ordinamenti lo studio sostiene l’inammissibilità della revisione organica nell’ordinamento italiano. Più precisamente, si afferma che l’articolo 138 non possa essere impiegato sia per le modifiche a carattere parziale sia per quelle a carattere organico. La revisione organica infatti richiede aggravamenti procedurali che l’articolo 138 non offre. Diversamente la rigidità costituzionale e la stessa validità della Costituzione ne risulterebbero compromesse. Cosicché il disegno di legge costituzionale in itinere appare inammissibile perché, oltre ad aver forzato talune fasi del procedimento aggravato, presenta un’ampiezza tale da poter essere associato all’ipotesi di una modifica a carattere organico.
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