La fonoregistrazione operata dalla polizia giudiziaria in accordo con un privato può essere utilizzata come prova documentale perché, in tal caso, non si verifica quella occulta presa d conoscenza delle conversazioni che intercorrono tra i soggetti interessati e che giustifica la rigorosa regolamentazione che il legislatore a riservato alla tutela della riservatezza delle comunicazioni.

Commento a Cass. Sez. II, 17/12/2002.

CECANESE, Gianfederico
2003-01-01

Abstract

La fonoregistrazione operata dalla polizia giudiziaria in accordo con un privato può essere utilizzata come prova documentale perché, in tal caso, non si verifica quella occulta presa d conoscenza delle conversazioni che intercorrono tra i soggetti interessati e che giustifica la rigorosa regolamentazione che il legislatore a riservato alla tutela della riservatezza delle comunicazioni.
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