L’affitto dell’azienda nel corso del fallimento non implica necessariamente ritardi nella liquidazione in quanto non ne impedisce la tempestiva vendita ed anzi può essere preordinato proprio a tale forma di liquidazione, consentendo di conservare la funzionalità dell’apparato economico-produttivo all’esercizio dell’impresa, l’avviamento, l’aggregazione dei valori patrimoniali e la tutela della professionalità acquisita dai lavoratori. Questo è il modello scelto dal legislatore della riforma che all’art. 104-bis, comma 1, l. fall., contempla l’autorizzazione all’affitto “quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell’azienda o di parti di essa” ed all’art. 105, comma 1, l. fall., prevede la liquidazione frazionata quando “risulta prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale, di suoi rami…non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori”. Si tratta insomma da un lato di soddisfare le esigenze di conservazione del complesso, evitandone la disgregazione e la perdita di valore come going concern, e dall’altro di consentire la preparazione delle condizioni più favorevoli alla sua alienazione riallocativa. Il collegamento funzionale che può crearsi tra gestione endoconcorsuale e liquidazione in blocco non esclude, peraltro, che gli organi del fallimento possano preferire la vendita dei singoli beni che compongono l’azienda affittata, anche se ciò da regola è divenuta in qualche modo ipotesi residuale.

L’affitto endofallimentare dell’azienda

FIMMANO', Francesco
2007-01-01

Abstract

L’affitto dell’azienda nel corso del fallimento non implica necessariamente ritardi nella liquidazione in quanto non ne impedisce la tempestiva vendita ed anzi può essere preordinato proprio a tale forma di liquidazione, consentendo di conservare la funzionalità dell’apparato economico-produttivo all’esercizio dell’impresa, l’avviamento, l’aggregazione dei valori patrimoniali e la tutela della professionalità acquisita dai lavoratori. Questo è il modello scelto dal legislatore della riforma che all’art. 104-bis, comma 1, l. fall., contempla l’autorizzazione all’affitto “quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell’azienda o di parti di essa” ed all’art. 105, comma 1, l. fall., prevede la liquidazione frazionata quando “risulta prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale, di suoi rami…non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori”. Si tratta insomma da un lato di soddisfare le esigenze di conservazione del complesso, evitandone la disgregazione e la perdita di valore come going concern, e dall’altro di consentire la preparazione delle condizioni più favorevoli alla sua alienazione riallocativa. Il collegamento funzionale che può crearsi tra gestione endoconcorsuale e liquidazione in blocco non esclude, peraltro, che gli organi del fallimento possano preferire la vendita dei singoli beni che compongono l’azienda affittata, anche se ciò da regola è divenuta in qualche modo ipotesi residuale.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11695/3561
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