Con la introduzione dell’art. 236 bis, il legislatore, al fine di tutelare l’interesse al corretto andamento delle soluzioni concordate della crisi d’impresa, attribuisce rilevanza penale all’infedele assolvimento dei compiti attestativi che la legge affida al professionista. La fattispecie incriminatrice, strutturata sul modello della falsità documentale, impegna l’interprete ad una ricostruzione in grado di colmare il deficit descrittivo e contenere il rischio di applicazioni non in linea con il principio di offensività.

Le false attestazioni del professionista. Nuove funzioni e vecchie questioni per il diritto penale nelle soluzioni concordate della crisi d’impresa

FIORE, Stefano
2013-01-01

Abstract

Con la introduzione dell’art. 236 bis, il legislatore, al fine di tutelare l’interesse al corretto andamento delle soluzioni concordate della crisi d’impresa, attribuisce rilevanza penale all’infedele assolvimento dei compiti attestativi che la legge affida al professionista. La fattispecie incriminatrice, strutturata sul modello della falsità documentale, impegna l’interprete ad una ricostruzione in grado di colmare il deficit descrittivo e contenere il rischio di applicazioni non in linea con il principio di offensività.
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